Tutela patrimonio storico e artistico

Svolge l’attività istruttoria in materia di tutela del patrimonio storico artistico della regione, tramite funzionari Storici dell’arte competenti per territorio. In particolare l’attività si esplica nei seguenti compiti:

  • consulenza, ispezione, valutazione, controllo per la salvaguardia dei beni storico artistici su tutto il territorio della regione
  • rilascio di autorizzazione per l’esecuzione di restauri e lavori di qualunque genere sui beni culturali storico artistici
  • rilascio di autorizzazione per il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi in sinergia con l’area patrimonio architettonico e con l’area patrimonio archeologico
  • rilascio di autorizzazione per spostamenti di beni mobili
  • progettazione e direzione lavori di restauro da effettuarsi con fondi dello Stato
  • proposte di verifica e di dichiarazione di interesse culturale dei beni storico artistici da sottoporre alla Commissione regionale per il patrimonio culturale
  • imposizione ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali degli interventi necessari ad assicurarne la conservazione ovvero a provvedervi direttamente
  • proposte da inviare alla Direzione Generale ABAP per l’esercizio del diritto di prelazione sui beni storico artistici, nonché per i provvedimenti sui suddetti beni di proprietà privata non inclusi nelle collezioni dei musei statali, quali l’autorizzazione al prestito per mostre, l’acquisto coattivo all’esportazione e l’espropriazione
  • diffusione e documentazione degli interventi conservativi condotti con fondi statali
  • ricerca scientifica e progettazione ed organizzazione di mostre

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AVVISO:
A seguito della recente entrata in vigore della Legge 17 marzo 2026 n. 40 recante modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) e successiva circolare ministeriale della DG ABAP n. 23 del 09/04/2026, si comunica che gli spostamenti dei beni mobili, anche temporanei, non sono più soggetti ad autorizzazione preventiva, bensì a sola comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D. Lgs. 42/2004. La Soprintendenza territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le eventuali misure necessarie affinché i beni non subiscano danni derivanti dallo spostamento. Decorso tale termine senza che l’amministrazione abbia dato riscontro, lo spostamento si intende automaticamente assentito.

Negli specifici casi di consegna e riconsegna dei beni per mano dei restauratori che ne eseguono il restauro già autorizzato dalla Soprintendenza, ai fini di agevolare le operazioni, l’Ufficio darà riscontro con presa d’atto della preventiva comunicazione dello spostamento.
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(Aggiornato il 22/04/2026)