Tutela patrimonio storico e artistico
Svolge l’attività istruttoria in materia di tutela del patrimonio storico artistico della regione, tramite funzionari Storici dell’arte competenti per territorio. In particolare l’attività si esplica nei seguenti compiti:
- consulenza, ispezione, valutazione, controllo per la salvaguardia dei beni storico artistici su tutto il territorio della regione
- rilascio di autorizzazione per l’esecuzione di restauri e lavori di qualunque genere sui beni culturali storico artistici
- rilascio di autorizzazione per il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi in sinergia con l’area patrimonio architettonico e con l’area patrimonio archeologico
- rilascio di autorizzazione per spostamenti di beni mobili
- progettazione e direzione lavori di restauro da effettuarsi con fondi dello Stato
- proposte di verifica e di dichiarazione di interesse culturale dei beni storico artistici da sottoporre alla Commissione regionale per il patrimonio culturale
- imposizione ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali degli interventi necessari ad assicurarne la conservazione ovvero a provvedervi direttamente
- proposte da inviare alla Direzione Generale ABAP per l’esercizio del diritto di prelazione sui beni storico artistici, nonché per i provvedimenti sui suddetti beni di proprietà privata non inclusi nelle collezioni dei musei statali, quali l’autorizzazione al prestito per mostre, l’acquisto coattivo all’esportazione e l’espropriazione
- diffusione e documentazione degli interventi conservativi condotti con fondi statali
- ricerca scientifica e progettazione ed organizzazione di mostre
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AVVISO:
A seguito della recente entrata in vigore della Legge 17 marzo 2026 n. 40 recante modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) e successiva circolare ministeriale della DG ABAP n. 23 del 09/04/2026, si comunica che gli spostamenti dei beni mobili, anche temporanei, non sono più soggetti ad autorizzazione preventiva, bensì a sola comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D. Lgs. 42/2004. La Soprintendenza territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le eventuali misure necessarie affinché i beni non subiscano danni derivanti dallo spostamento. Decorso tale termine senza che l’amministrazione abbia dato riscontro, lo spostamento si intende automaticamente assentito.
(Aggiornato il 22/04/2026)