Tutela paesaggistica

“Ma se molto dolore ho di lasciarti spero di ritrovarti tale com’oggi sei; ché, bella come te, non c’è l’eguale!”
Luigi Bartolini, Poesie, 1928-1938

La tutela paesaggistica venne introdotta in Italia agli inizi del Novecento, con particolare riferimento alla Legge 29/06/1939, n. 1497, recante “Protezione delle bellezze naturali”, riferibile agli aspetti naturalistici, panoramici e storici, con il relativo “Regolamento per l’applicazione”, di cui al R.D. 03/06/1940, n.1357.
Questi primi approcci alla tutela del Paesaggio ponevano l’accento quindi ai valori estetici propri del “bello in natura” e tutelavano: “1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”. Le prime due categorie sono comunemente denominate “bellezze individue” mentre quelle dei punti 3 e 4 sono definibili come “bellezze d’insieme”.
Con tale Legge, è stato introdotto il principio vincolistico di tutela per le bellezze naturali, nonché la pianificazione paesistica, quale strumento attuativo della tutela del territorio. Inoltre, vi è la previsione dell’obbligo ricadente sui proprietari di beni in aree vincolate, di sottoporre, in via preventiva, al Soprintendente territorialmente competente, i progetti delle opere da realizzare.
L’importanza della tutela del paesaggio venne poi ribadita nei principi fondamentali della Costituzione italiana, che all’Art.9, comma 2), recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Anni dopo, con la legge n. 431 del 08/08/1985 (la cosiddetta legge “Galasso”), furono introdotti ulteriori contesti territoriali, da considerare quali beni meritevoli di tutela paesaggistica, che risultavano vincolati in virtù della loro appartenenza a specifiche categorie (boschi, fiumi, laghi, ecc.), prescindendo quindi da un giudizio di valore estetico (ex lege). Le aree che risultano vincolate per gli effetti della legge “Galasso” sono le seguenti:

  1. a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  2. b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  3. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  4. d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  5. e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
  6. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  7. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
  8. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  9. i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  10. l) i vulcani;
  11. m) le zone di interesse archeologico.

La Legge “Galasso” diede altresì maggior importanza allo strumento del Piano Paesistico, prevedendone la redazione obbligatoria e sull’intero territorio regionale.

Più recentemente, in linea con la Convenzione Europea (2000), il paesaggio viene concepito come elemento del contesto di vita delle popolazioni, sia nei paesaggi con caratteristiche eccezionali che in quelli di vita quotidiana. Alla sua definizione contribuiscono l’azione dell’uomo e della natura e la percezione che di esso ha la comunità.
Con il D.Lgs. 490 del 29/10/1999, fu condensato in un Testo Unico tutta la legislazione statale vigente in materia di tutela: L. 1497/38; L. 1089/39; L. 431/85.
Si può quindi vedere come da una tutela di tipo sostanzialmente statico e basata sul bello in natura, il concetto di Paesaggio nel tempo ha assunto connotazioni più dinamiche e complesse, ricomprendendo anche aspetti legati alla tutela ambientale e al riconoscimento anche di paesaggi che, seppure non di “eccellenza”, costituiscono il contesto in cui si svolge quotidianamente la vita delle popolazioni e che per questo meritano anch’essi rispetto.
Il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, modificato con i successivi Decreti Legislativi n. 156 e 157 del 2006, nonché dai Decreti Legislativi n. 62 e 63 del 2008, costituisce l’approdo della legislazione in tema di tutela. Con quest’ultimo si recepisce altresì la concezione di paesaggio definito dalla succitata Convenzione Europea, quale patrimonio culturale delle popolazioni.

La tutela paesaggistica si esplica con l’apposizione di un provvedimento di tutela (vincolo), ai sensi dell’Art. 136 e/o Art. 142 del D.lgs. n. 42/04, in virtù del quale ogni intervento che viene a modificare l’aspetto esteriore dei luoghi necessita di una specifica Autorizzazione Paesaggistica emessa, oggi, di concerto tra la Soprintendenza e la Regione o Enti Territoriali da questa sub-delegati (Art. 146 del D.Lgs. 42/04).

APPROFONDIMENTI SU PROCEDIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Nelle Marche, l’Ente territoriale che riceve l’istanza del proponente è normalmente il Comune (o Ente Territoriale subdelegato dalla Regione) ove il bene è situato. Lo stesso Comune provvede ad avviare l’endoprocedimento per cui gli Enti competenti (tra cui anche la Soprintendenza) esprimono ciascuno il proprio parere, che confluisce nel provvedimento finale di Autorizzazione Paesaggistica. A seconda del tipo di procedimento (ordinario, semplificato, ecc.), i pareri vengono resi in 20 o 45 giorni o in Conferenza dei Servizi (L. 241/90 e ss. mm. ii).
Per l’individuazione dei vincoli paesaggistici, si può genericamente far riferimento alle cartografie dei Piani Urbanistici Comunali o del Piano Paesaggistico della Regione interessata, così come a siti internet appositamente istituiti. Tuttavia si evidenzia che per la Regione Marche, attualmente, solo la documentazione presente agli atti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è specificatamente probatoria a riguardo.
Può essere richiesto direttamente alla Soprintendenza l’accertamento dell’esistenza di un provvedimento di tutela (vincolo monumentale o paesaggistico), con istanza opportunamente motivata, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
Nell’ambito della copianificazione con la Regione Marche, per la revisione del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR), è attualmente in atto l’informatizzazione dei vincoli espressi ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e la verifica delle perimetrazioni dei vincoli paesaggistici, ma il lavoro è in itinere e non ancora completato.

Di seguito, comunque, si forniscono alcuni collegamenti utili all’individuazione dei vincoli e il collegamento a banche dati sui beni culturali. 

Collegamenti utili: 

Vincoli in rete. Piattaforma realizzata dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro per lo sviluppo di servizi dedicati agli utenti interni ed esterni al Ministero

vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login

Censimento nazionale delle architetture del secondo Novecento
Progetto di censimento basato su una metodologia unificata su criteri di selezione omogenei e unitari applicati nelle diverse aree geografiche, svolto in diverse fasi da strutture universitarie specialistiche, con il coinvolgimento delle strutture periferiche del Ministero e le istituzioni locali

architetturecontemporanee.beniculturali.it/architetture/index.php

Catalogo Generale dei Beni Culturali
Banca dati che raccoglie e organizza a livello centrale le informazioni descrittive dei beni culturali catalogati in Italia, frutto delle attività di ricerca condotte da diverse istituzioni sul territorio

http://catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/Home.action

Sistema Informativo Beni Tutelati
Piattaforma online che garantisce la consultazione di informazioni sui beni tutelati e, per quanto attiene ai procedimenti di verifica dell’interesse culturale, di acquisire dati in un formato unitario, ottimizzare i tempi del procedimento e controllare l’iter del procedimento

www.benitutelati.it/index.html

SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico).
Sistema web-gis della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee finalizzato alla gestione, consultazione e condivisione delle informazioni relative alle aree vincolate ai sensi della vigente normativa in materia di tutela paesaggistica.

sitap.beniculturali.it

Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) della Regione Marche.
Il Piano attualmente vigente è stato approvato dal consiglio regionale il 03/11/1989.

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Cartografia-e-informazioni-territoriali/Repertorio/Cartografia-Piano-Paesistico-Ambientale-regionale

WEB GIS Regione Marche.
E’ il sistema informativo geografico (GIS) della Regione marche, pubblicato su web.

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Web_Gis