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Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE IN FAVORE DELL’INTERESSATO

Gli Strumenti di Tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli:

Avverso il provvedimento conclusivo è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

È inoltre ammesso, per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche per l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art.29 dell’Allegato 1 D. Lgs. n.104 del 2 luglio 2010 entro 60 gg dalla notifica/comunicazione o dalla piena conoscenza. È altresì consentita la proposizione di azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria ai sensi dell’art.30 dell’Allegato 1 D.Lgs.n.104/2010.

In alternativa, lo stesso interessato può presentare, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art.8 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 gg dalla data di notificazione dell’atto o dalla sua comunicazione.

Ultimo aggiornamento

19 Febbraio 2024, 15:34