Spostamento beni mobili: nuove norme Legge 17 marzo 2026 n. 40

Data:
22 Aprile 2026

A seguito della recente entrata in vigore della Legge 17 marzo 2026 n. 40 recante modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) e successiva circolare ministeriale della DG ABAP n. 23 del 09/04/2026, si comunica che gli spostamenti dei beni mobili, anche temporanei, non sono più soggetti ad autorizzazione preventiva, bensì a sola comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D. Lgs. 42/2004. La Soprintendenza territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le eventuali misure necessarie affinché i beni non subiscano danni derivanti dallo spostamento. Decorso tale termine senza che l’amministrazione abbia dato riscontro, lo spostamento si intende automaticamente assentito.
Negli specifici casi di consegna e riconsegna dei beni per mano dei restauratori che ne eseguono il restauro già autorizzato dalla Soprintendenza, ai fini di agevolare le operazioni, l’Ufficio darà riscontro con presa d’atto della preventiva comunicazione dello spostamento.